A PROPOSITO DEL SUPERBONUS EDILIZIO

Apr 18, 2024 | Società

CARO MINISTRO NON ESISTE SOLO IL “SUPERBONUS”
di Luigi Brienza

Le esternazioni del ministro Giorgetti a chiusura del CdM del 27/03/2024 in materia di bonus edilizi hanno provocato una marea di critiche e preoccupazioni, spesso fuori luogo, in considerazione del tenore lapidario dell’ennesime novità in materia fiscale.
La dichiarazione lapidaria consegnata a voce alla stampa parlava di eliminazione di tutte le tipologie di bonus edilizi con particolare riferimento alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Ricordo che non sarà mai troppo tardi per mettere fine alla pratica del superbonus 110% frutto di un altrettanto deleterio periodo, piuttosto recente, in cui tante leggi, con apparente finalità economiche ma anche sociali, hanno permesso il saccheggio delle nostre finanze.
Con il paravento del forte deficit pubblico conseguenza, inoppugnabile, dello scempio frutto del superbonus 110% rischia purtroppo di andare al macero anche la pratica, in essere dal 1997, del bonus ristrutturazione, distante anni luce per procedure, applicazioni e conseguenze dalle altre diavolerie introdotte di recente e a fare data dal 2020.
Ma tutto questo ha poco o nulla a che fare con le procedure previste per cessione del credito e sconto in fattura relative a lavori di ristrutturazione per i quali è prevista la possibilità di rateizzare in 10 anni come bonus fiscale il 50% del capitale investito con soldi propri (proprietario e/o costruttore) senza alcun contributo pubblico a fondo perduto.
A margine di questa riflessione alcune considerazioni, non proprio casuali, riguardo i tassi di sconto sul mercato per la cessione del credito.
Per quanti non avevano sufficiente capienza fiscale per portare in detrazione in 10 anni il 50% delle spese sostenute in proprio per lavori di ristrutturazione, ovvero avessero necessità di monetizzare subito il recupero del bonus fiscale, fu previsto l’istituto della cessione del credito da praticare con il controllo pubblico e attraverso una serie di istituti di garanzia con capofila la Cassa Depositi e Prestiti.
Purtroppo (o non a caso) non disponiamo di abbondanti dati storici per l’andamento dei tassi praticati nel tempo; di certo da una indagine riferita all’anno 2000 risulta che per il superbonus 110% veniva praticato uno sconto di 8 punti e per il bonus ristrutturazione (50%) era del 18%.
Al momento l’unico dato certo è rappresentato dall’Ente Poste che per le operazioni di cessione del credito liquida il 70% del bonus ceduto, ovvero un saldo, per il privato che ha investito 100 euro frutto del proprio risparmio, di 30 euro (su cui gravano le varie spese di certificazione obbligatorie per legge).
E’ bene ricordare che nel 2020 il tasso di sconto praticato era del 79,4% a favore del cedente, ovvero 39,70 euro ogni 100 spesi e ceduti.
Da ultimo, per ora, la remissione in bonis, ovvero l’istituto della sanatoria per le pratiche che in cittadino interessato alla cessione del credito non è riuscito a formalizzare in tempo utile (fissato al 15/10/2024 prima dell’ultimo decreto in materia di bonus edilizi).
E’ stato deciso di annullarlo dal 5 aprile prossimo per tutte le tipologie; a prescindere dall’onere della somma (250 euro), sarebbe forse il caso di distinguere, nell’ambito delle pratiche che soddisfano i requisiti amministrativi, tra possibili crediti afferenti il superbonus 110% e quelli per ristrutturazioni edilizie (50%), del tutto estranei al finanziamento (elargizione) pubblico.
Infine un richiamo a una buona pratica del Governo Monti risalente al 2010, subito cancellata, che sarebbe opportuno ripristinare almeno solo per i bonus ristrutturazione edilizia: era previsto che la rateizzazione in 10 anni si riducesse a 5 e 3 anni per soggetti con età superiore ai 70 e 75 anni.